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L'IVA agevolata al 10%

Per gli interventi di riqualificazione, risparmio e recupero di efficienza energetica degli edifici che danno diritto alla detrazione fiscale non sono state introdotte particolari disposizioni in merito all'aliquota Iva applicabile.
Pertanto le prestazioni di servizi e le cessioni di beni poste in essere per la loro realizzazione sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote Iva previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare.
Agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili ad uso residenziale si applica l'aliquota Iva del 10%.
Nell'ambito degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria riguardanti gli immobili a uso residenziale l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto dei "beni significativi". Sono considerati tali anche caldaie, infissi esterni ed interni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria; sanitari e rubinetteria da bagno.
Agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a uso diverso da quello residenziale (uffici, negozi, laboratori artigianali, opifici, etc.) si applica invece l'aliquota Iva ordinaria del 20%.
È pari invece al 10% l'aliquota Iva sugli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia.
Le prestazioni rese dai professionisti (architetti, ingegneri, geometri, periti tecnici, etc.) sono sempre assoggettate all'aliquota Iva ordinaria del 20%.
Si applica l'aliquota Iva del 10% su tutte le forniture oggetto del Contratto di Servizio Energia nell'ambito residenziale, sia cioè agli interventi di riqualificazione, sia ai consumi energetici, per tutta la durata del contratto.

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